Sindaco responsabile della sanità locale?

ci sembra il solito scarica-barile di responsabilità

Sindaco responsabile della sanità locale?

la solita burocrazia e confusione dei ruoli:

Il Viminale ha appena emanato delle disposizioni specifiche dopo il recente DPCM:

Un passaggio non da poco ha attirato la nostra attenzione; la possiiblità di chiudere strade e piazze in quanto responsabile della sanità a livello locale, questo e' quanto il Viminale ha scritto ai Prefetti:

 "Tenuto conto che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria. GABINETTO DEL MINISTRO 3 MODULARIO INTERNO - 54 MOD. 4 UL L’art. 50 del TUEL, peraltro, soccorre anche dal punto di vista della risposta a fenomeni di aggregazione notturna, quali sono appunto quelli che si intendono affrontare con la nuova misura, destinata infatti ad operare dopo le 21,00, e che pure legittimano l’intervento del Sindaco quale rappresentante della comunità locale. Va comunque evidenziato che, trattandosi di una misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio. E’ opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria. L’attuazione di tale intervento richiederà poi la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto"

Il sindaco fa le veci del Governo sulla sanità locale, ma quali sono le sue competenze a tal proposito, solito scarica-barile, mentre poi se ci saranno ricorsi non risponderà il Governo?

Il quesito non e' da poco, ci sono stati casi in passato che potrebbero dare adito ad altre interpretazioni.

E’ dell’A.S.L. e non del Sindaco la competenza in materia di controllo e di repressione sugli esercizi commerciali per assenza dei requisiti igienico sanitari

TAR ABRUZZO – L’AQUILA – sentenza 27 gennaio 2004 n. 12 – Pres. ed Est. Balba – Azienda USL Teramo (Avv.Vitelli) c. Comune di Torricella Sicura (Teramo) (Avv. Scarpantoni) e Di Luca

tratto da avvvocati di Novara, http://www.avvocatinovara.com/e-dell-a-s-l-e-non-del-sindaco-la-competenza-in-materia-di-controllo-e-di-repressione-sugli-esercizi-commerciali-per-assenza-dei-requisiti-igienico-sanitari/