Decreto ingiuntivo, la mediazione fa discutere

SLATA Studio Legale ha assistito la società vittoriosa, Rosi Leopoldo SpA, nel procedimento innanzi al Tribunale di Firenze.

Decreto ingiuntivo, la mediazione fa discutere

La giurisprudenza, dopo varie oscillazioni, con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 19596 del 18.09.2020, aveva chiarito che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, dovesse essere posto in carico alla parte opposta, vale a dire al soggetto creditore, titolare del decreto ingiuntivo, smentendo la precedente giurisprudenza che aveva indicato proprio nel debitore opponente il soggetto onerato a tale procedura.

Secondo la Cassazione a Sezioni Unite n. 19596/2020, la conseguenza della mancata attivazione della procedura di mediazione da parte del creditore opposto, deve determinare non solo l’estinzione del procedimento di opposizione ma anche la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Ebbene il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 15264 del 23.03.2021, ha ritenuto di discostarsi dalla posizione autorevole della Cassazione a Sezioni Unite, sostenendo che sarebbe del tutto ingiusto, e contrario all’obiettivo deflattivo della mediazione, imporre ad un soggetto già in possesso del decreto ingiuntivo, che si consolida con l’eventuale estinzione del giudizio di opposizione e che può giustamente ritenersi non interessata alla prosecuzione del giudizio, di attivarsi per la mediazione, permettendo così al debitore di beneficiare di meccanismi dilatori che sono invece contrari all’ordinamento di diritto.

SLATA Studio Legale ha assistito la società Rosi Leopoldo SpA nel procedimento con il partner Andrea Accardo, coadiuvato dall’avvocato Claudia Simonetti.