Padova. Coppia lgbti, madre non biologica vuole essere riconosciuta come madre.
Una bambina due madri
Padova. Coppia lgbti, madre non biologica vuole essere riconosciuta come madre.
Padova 20 Luglio, il Tribunale per i minorenni di Venezia, ha stabilito l'adozione di una minore di 6 anni da parte dell’ex compagna della madre biologica.
Non si tratta di una storia di "utero in affitto" ma di una famiglia omosessuale, composta da due donne padovane, che si erano separate da due anni, una libera professionista, ed un'impiegata.
Nel 2014 decisero di avere un figlio, pertanto si recarono presso una clinica in Spagna, dove l'impiegata si sottopose alla fecondazione assistita.
L'anno seguente nasceva il figlio, che all'anagrafe risultava essere figlio della sola madre biologica.
Nella sentenza è riportata la relazione dei servizi sociali che evidenziavano come questo bambino, riconoscesse entrambe le donne come mamme.
Nel 2019 le due donne decidono di separarsi, e dal quel momento in accordo, le donne lasciavano che il bimbo vivesse a settimane alterne, presso l'abitazione di entrambe.
Ma la madre non biologica, in accordo con gli avvocati Valentina Pizzol della rete Lenford sostenitrice degli Lgbti, ed Umberto Saracco, hanno presentato la richiesta di adozione in casi particolari, al Tribunale dei Minori di Venezia.
Nella sentenza il giudice ricorda come la legge riconosca il diritto del minore «concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia stabile, a essere adottato».
La piccola rivoluzione sta nel fatto che in questo caso, la «coppia» non è più tale: «Non si reputa di ostacolo - scrive il tribunale di Venezia - la circostanza che l’unione sentimentale tra la madre dell’adottando e l’adottante sia venuta meno, sia in ragione dell’accordo» tra le due ex, sia perché la rottura «non incide nel rapporto tra l’adottante e l’adottando che in questi anni è rimasto, di fatto, assimilabile al rapporto tra una madre e suo figlio».
La relazione dei servizi sociali, confermava addirittura che : "il minore percepiva entrambe le donne quali suoi punti di riferimento, attribuendo anche alla ricorrente una funzione effettivamente genitoriale, protettiva e propositiva».
In mancanza del consenso della madre biologica all’adozione del minore da parte della ex, la domanda sarebbe stata rigettata