La Banca deve fornire l’estratto conto degli ultimi 10 anni
La Cassazione riafferma il diritto del cliente ad avere copia della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, anche in corso di causa
Nell’ottica dell’attività dello “Sportello dei Diritti” a tutela di consumatori e utenti bancari, pubblichiamo un interessante articolo apparso sulla rivista “Sicurezza e Giustizia”, sull’obbligo delle banche a fornire l’estratto conto degli ultimi 10 anni anche in corso di causa, a firma del dottor Pietro Errede, magistrato che svolge funzioni di Giudice Civile, delegato alle procedure concorsuali nonché Giudice dell’esecuzioni immobiliari presso la Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce, e giudice co assegnato alla Sezione misure di prevenzione del Distretto di Lecce:
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27769 del 30.10.2019, che si annota, riafferma il principio, invero ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, per il quale il diritto del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, ai sensi dell’art. 119 del TUB, può essere esercitato anche in corso di causa, senza la necessità di una preventiva richiesta in via stragiudiziale. Nel caso di specie, in particolare, la banca, nell'impugnare la sentenza del Tribunale di Sassari con la quale le era stata ordinata la esibizione di documentazione funzionale all'accoglimento della domanda attorea di nullità di talune clausole contrattuali, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 210 c.p.c. «per avere il Tribunale disposto l’esibizione di documenti che il ricorrente avrebbe potuto procurarsi tempestivamente e sulla base di una richiesta solo generica». Nella specie, infatti, era accaduto che l'attore avesse richiesto alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB proprio a ridosso della notifica dell’atto di citazione, la consegna di copia dei contratti e degli estratti conto oggetto di interesse. Sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari. L’ordinanza in commento richiama i precedenti della Corte secondo cui «l’art.119 TUB riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere ladocumentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel limite di tempo decennale fissato dalla norma, essendo sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti» (Cass., n. 11004 del 12.05.2006). Invero, il rapporto tra l’art. 119 TUB e l’art. 210 c.p.c. non sempre è stato chiaro. L’art. 119, comma 4, TUB, come è noto, dispone che «Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni»; mentre l'art. 210 c.p.c. prevede che «Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118, l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte [94 disp. att.], può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo». La questione nasce dall'esigenza del cliente di ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti, per esigenze di regola connesse alla verifica della correttezza dell'operato dell'intermediario e strumentali alla proposizione di iniziative giudiziarie di vario contenuto. Il quesito che la giurisprudenza è stata chiamata a dirimere è quello se nel corso di una controversia giudiziaria possa ritenersi ammissibile l’ordine di esibizione richiesto ex art. 210 c.p.c. anche nel caso in cui lo stesso non sia stato preceduto da una richiesta ex art. 119, comma 4, TUB. Sul punto, si sono formati due contrapposti orientamenti nella giurisprudenza di merito. Il primo prende le mosse dai limiti dell’ordine di esibizione, considerandolo quale strumento residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative. Quindi, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, l’istanza di esibizione nei confronti dell’istituto bancario, ex art. 210 c.p.c., sarebbe inammissibile qualora ha ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119, comma 4, TUB, in quanto la parte avrebbe dovuto acquisirli preliminarmente in via stragiudiziale ed allegarli agli atti in causa. (cfr. Trib. Pescara del 4.10.2007; Trib. Salerno del 14.01.2011). La stessa giurisprudenza ritiene, inoltre, che ciò dovrebbe valere senz’altro nel caso in cui l’istanza ex art. 119 TUB sia formulata solo in corso di causa o contestualmente alla notifica della citazione. (cfr. Trib. Nocera del 29.01.2013). Ove, invece, il correntista abbia richiesto in via preventiva la consegna della documentazione ex art. 119 TUB e la banca si fosse dimostrata inadempiente, allora quest’ultima dovrebbe subire legittimamente l’ordine di esibizione. L'opposto orientamento, invece, ravvisa nell’art.119, comma 4, TUB, l'espressione del principio di vicinanza della banca alla documentazione richiesta, consentendo al cliente di poterla recuperare con facilità, cosicché la banca, anche in ragione del canone della buona fede oggettiva, sarebbe tenuta a fornirla.Tale «potere di protezione consistente nel dare supporto documentale al cliente» (A.A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna, 2013, 108) sarebbe un dovere di natura squisitamente sostanziale. Medesima conclusione è stata raggiunta anche interpretando l'ambito di applicazione dell’art. 119, comma 4, TUB. Nel dettaglio, il citato articolo non prevede alcuna limitazione all’esercizio del diritto da parte del cliente, né (i) di tipo processuale, per cui il diritto dovrebbe essere fatto valere antecedentemente alla fase di svolgimento giudiziale dei rapporti tra banca e cliente: il potere di richiesta di documentazione può dunque essere esercitato anche durante lo svolgimento del giudizio, beninteso nei confini della fase istruttoria; né (ii) di tipo formale, per cui il potere può essere esercitato con ogni mezzo che risulti idoneo allo scopo, anche transitando attraverso il giudice, quindi anche mediante l’ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. Ragion per cui, alivello processuale, l’art. 119, comma 4, TUB, può trovare espressione nell’art. 210 c.p.c. che consente al titolare di un conto corrente di ottenere dalla banca il rendiconto anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale. La Suprema Corte, dopo un momento iniziale di oscillazione, ha dimostrato di condividere il secondo degli orientamenti sopra riportati, ribadendo come «il diritto del cliente ad avere copia della documentazione ... ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica "finale", a carattere non strumentale». «Non trovano pertanto applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 cod. proc. civ. e non può pertanto negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio ... la natura meramente esplorativa dell'istanza in tal senso presentata» (Cass. n. 11004 del 12.05.2006). Alla luce di quanto sopra esposto, non può essere condivisa una soluzione che limiti l'esercizio di questo potere alla fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto. D'altra parte, neppure è da ritenere che l'esercizio del potere in questione sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali; né, tantomeno, che la formulazione della richiesta, quale atto di effettivo esercizio di tale facoltà, debba rimanere affare riservato delle parti del relativo contratto o, comunque, essere non conoscibile dal giudice o non transitabile per lo stesso. Simili eventualità trasformerebbero il potere del cliente da «strumento di protezio Giova, per completezza, rammentare come la facoltà di chiedere alla banca la documentazione ex art. 119 T.U.B. competa anche al fideiussore e non solo al correntista, atteso che il generico riferimento del quarto comma dell’art. 119 del TUB al “cliente” è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale (in tal senso cfr. di recente Cass., n. 24181 del 30.10.2020). Sul rapporto fra l'art. 210 c.p.c. e l'art. 119, comma 4, TUB, si è espressa anche la giurisprudenza dell’arbitro bancario. L'ABF, ponendosi nel solco dell'orientamento tracciato dalla Suprema Corte nelle sopra richiamate pronunce, ha più oltre ribadito come «[i clienti], ove non abbiano ricevuto il documento o ne abbiano perduto il possesso, possono comunque ottenerlo facendone richiesta alla banca ai sensi dell’art.119 TUB e, nel caso di richiesta inevasa, possono se del caso acquisirlo nel corso del procedimento per ordine del Giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c., applicabile analogicamente avanti all’Arbitro Bancario» (ABF, Coll. Milano, dec. n. 9542 del 04.04.2019). Negli stessi termini anche il Collegio di Roma (dec. n. 14884 del 16.11.2017), ove si afferma come «Non risulta, dunque, condivisibile il ragionamento della resistente, secondo cui parte attrice avrebbe dovuto richiedere la documentazione bancaria prima di iniziare l’azione civile, al fine di provare il diritto fatto valere in giudizio ex art. 2697 c.c. Inoltre, la Corte di Cassazione, di recente, ha affermato il principio di diritto secondo cui “il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo”». Peraltro, afferma l'Arbitro, «anche nei procedimenti davanti a tale organismo, ove l’intermediario non ottemperi al suo dovere di collaborazione, tale atteggiamento permette all’Arbitro di “trarre “argomenti” di prova favorevoli alla tesi del ricorrente, in applicazione dell’art. 116, comma 2, c.p.c. e in necessario collegamento con le risultanze istruttorie già acquisite”, assimilando peraltro tale atteggiamento non collaborativo alla mancata ottemperanza ad un ordine del giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c.» (in tal senso Collegio di Coordinamento del 12.06.2017).