Cassazione nuovo principio di diritto: permesso di soggiorno umanitario anche a chi mente

Cassazione nuovo principio di diritto: permesso di soggiorno umanitario anche a chi mente se in patria sono a rischio i diritti fondamentali. Basta la descrizione di una situazione che lede la dignità umana perché è il giudice ad accertarne la compromissione

Cassazione nuovo principio di diritto: permesso di soggiorno umanitario anche a chi mente
Cassazione nuovo principio di diritto: permesso di soggiorno umanitario anche a chi mente

Cassazione nuovo principio di diritto: permesso di soggiorno umanitario anche a chi mente se in patria sono a rischio i diritti fondamentali. Basta la descrizione di una situazione che lede la dignità umana perché è il giudice ad accertarne la compromissione

 

Ha diritto al permesso di soggiorno umanitario anche all'immigrato che mente se nel suo Paese sono a rischio diritti fondametali. E' sufficiente l'esistenza di una situazione che lede la dignità umana. Sarà poi il giudice ad accertare tale compromissione dei diritti umani fondamentali, avvalendosi di fonti attendibili e aggiornate. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 24119/21 depositata oggi. Un cittadino bengalese ha richiesto il permesso di soggiorno umanitario raccontando di aver lasciato il proprio Paese, in cui esisteva una situazione di violenza indiscriminata per conflitto armato, dopo la perdita di due terreni che davano il sostentamento a lui e alla sua famiglia. La Commissione territoriale ha respinto la domanda perché il racconto era inattendibile e mancava l'allegazione o la dimostrazione dell'esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come "persona vulnerabile". L'uomo, ricorso in Cassazione, ha denunciato il fatto che il tribunale ha omesso qualsiasi approfondimento circa la situazione dei diritti umani nel suo Paese. La Suprema corte, sul punto, ha ricordato che il richiedente che descrive la situazione nel proprio Paese tale da ledere il nucleo minimo della dignità umana, allega solo una situazione di vulnerabilità soggettiva: è compito del giudice di merito accertare se tale situazione sussista o meno. Nel caso esaminato, per gli Ermellini ha sbagliato il giudice milanese a non accertare la sussistenza di condizioni oggettive di vulnerabilità nel Paese dello straniero. Al riguardo, si legge nell'ordinanza che “giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in primo luogo, la "vulnerabilità soggettiva", e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente. Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla "vulnerabilità oggettiva": e cioè quella dipendente dalle condizioni del Paese di provenienza del richiedente”. Inoltre, la ritenuta falsità delle dichiarazioni impedisce di ritenere dimostrata una condizione di vulnerabilità soggettiva, ma non osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, laddove ricorrano le condizioni di vulnerabilità oggettiva. Pertanto, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,al tribunale il riesame della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: il magistrato dovrà indagare ex officio sull'esistenza o meno, in Bangladesh, di una grave compromissione dei diritti umani fondamentali, avvalendosi di fonti attendibili e aggiornate.