F.S.P. Polizia di Stato di Venezia,DIFFIDA FORMALE a QUESTORE di VENEZIA
DIFFIDA FORMALE a QUESTORE di VENEZIA
riceviamo e pubblichiamo
Scriviamo la presente in nome e per conto di F.S.P. Polizia di Stato di Venezia (c.f. 94073720271, con sede in Venezia, S. Croce 500 - 30135), in persona del Segretario Generale Provinciale, Signor Antonio Serraino (c.f. SRRNTN79C27L840G, nato a Vicenza il 27.03.1979 e residente in Creazzo (Vi), via Udine n. 24), che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge.
La nostra assistita ci rappresenta e documenta come – nonostante la “...contrattazione decentrata siglata l’11 maggio 2010 dopo aver raggiunto le relative intese con tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti all’Accordo Nazionale Quadro...”, prevedesse per alcuni uffici e servizi una turnazione di servizio “in terza” (ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. b), A.N.Q.) – con il provvedimento in oggetto Lei abbia unilateralmente variato alcune turnazioni, trasformandole, sic et simpliciter, “in quinta” (ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), A.N.Q.).
Tale modifica è del tutto illegittima, in quanto pacificamente adottata in spregio dell’art. 6, A.N.Q. che – come Le è noto – in ipotesi di modifica degli orari e delle turnazioni di servizio prevede una necessaria fase di partecipazione e confronto con tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’A.N.Q.; nonché un quorum deliberativo per l’approvazione di dette variazioni. Cosa peraltro avvenuta e disciplinata più volte nel corso degli anni e da ultimo con provvedimenti del 18 febbraio u.s.
Si aggiunga che il provvedimento in oggetto, con il quale si cambiavano le turnazioni di servizio, è stato comunicato ad FSP Polizia di Stato solamente tramite invio Pec alle ore 20,08 di giovedì 27 agosto, già fissando la decorrenza per il successivo lunedì 31 agosto, senza prevedere discussione e raggiungimento delle intese.
Ciò anche in aperta violazione dell’art. 25, d.P.R. n. 164/2002, “L'informazione preventiva è fornita da ciascuna amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti: a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio”.
E tali palesi violazioni non possono certo ritenersi superate dall’incontro dello scorso 29 agosto – promosso dalla nostra assistita, che è risultata anche l’unica partecipante – in quanto per l’approvazione delle summenzionate variazioni sarebbe stato necessario attivare, come si ribadisce, la procedura ex art. 6, A.N.Q..
Le circostanze sopra descritte rappresentano – a tutta evidenza – una condotta antisindacale, in quanto sono state illegittimamente limitate le relative libertà, previsioni normative e attività di confronto obbligatorie.
Per quanto sopra esposto, La invitiamo e diffidiamo a provvedere all’immediata sospensione della programmazione delle turnazioni variate così come adottato nel provvedimento del 27.08.2020, ripristinando lo status quo ante.
In difetto, ci vedremo costretti, a stretto giro e nostro malgrado, a tutelare giudizialmente le ragioni della nostra assistita, anche ex art. 28, l. n. 300/1970.
In attesa di riscontro urgente, porgiamo distinti saluti.
Antonio Serraino
Avv. Samuele Convento Avv. Mauro Cravotta
Avv. Giovanni Zago Avv. Michela Mozzato