FIT CISL. Congedo Covid 19 a favore dei lavoratori dipendenti per quarantena scolastica dei figli.
Il congedo può essere fruito quando i genitori non possono svolgere la prestazione di lavoro nella forma del lavoro agile (smart working) e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
riceviamo e pubblichiamo
Carissime/i,
il 2 ottobre scorso, con la circolare n. 116, l'INPS ha individuato le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del Congedo Covid 19 a favore dei lavoratori dipendenti per quarantena scolastica dei figli.
Il Congedo in questione è stato introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 11/2020 relativo alle “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Nel caso in cui il figlio convivente minore di 14 anni sia posto in quarantena su disposizione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, il genitore lavoratore dipendente può esercitare il diritto alla fruizione del Congedo Covid, astenendosi dal lavoro per tutta o parte la durata della quarantena. Il congedo può essere fruito quando i genitori non possono svolgere la prestazione di lavoro nella forma del lavoro agile (smart working) e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.
Alle stesse condizioni del congedo per la quarantena scolastica dei figli naturali, potrà fruire del congedo anche il lavoratore dipendente genitore affidatario o collocatario di minore. Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti della circolare.
Requisiti:
- Il soggetto richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In caso di sopraggiunta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione del congedo COVID-19, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate;
- Il soggetto richiedente non deve svolgere l’attività lavorativa nella forma del lavoro agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19;
- Il figlio deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
- Il soggetto richiedente deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
- Il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.