Cassazione: licenziato il dipendente pubblico fannullone.

Sfatato il mito degli scansafatiche della Pubblica amministrazione: scarso rendimento e assenteismo giustificano la sanzione al dipendente Asl di Foggia in base al Ccnl che punisce la negligenza.

Cassazione: licenziato il dipendente pubblico fannullone.
Cassazione: licenziato il dipendente pubblico fannullone.

Cassazione: licenziato il dipendente pubblico fannullone. Sfatato il mito degli scansafatiche della Pubblica amministrazione: scarso rendimento e assenteismo giustificano la sanzione al dipendente Asl di Foggia in base al Ccnl che punisce la negligenza.

 

Non è un paese per fannulloni: violato il regolamento disciplinare, scansafatiche licenziato. Sì al preavviso, ma la fiducia è venuta meno. Anche il dipendente pubblico può perdere il posto se non lavora abbastanza: la sanzione espulsiva, infatti, scatta per scarso rendimento e assenteismo laddove il lavoratore risulta incapace di adempiere in modo adeguato gli obblighi di servizio, mentre il contratto collettivo applicabile al comparto punisce l’esigua produttività per negligenza. Nel massimo provvedimento disciplinare non c’è grande differenza qualitativa fra il recesso con e senza preavviso: il primo è soltanto meno grave e non legittima l’interruzione immediata del rapporto. È quanto emerge dalla sentenza 11635/21, pubblicata il 4 maggio dalla sezione lavoro della Cassazione. Diventa definitivo il benservito dato al dipendente Asl di Foggia, assunto come operatore tecnico Ced in una procedura per stabilizzare i precari. Il punto è che «la resa lavorativa» dell’informatico risulta «inaffidabile», fra periodi di mancata presenza in ufficio e ripetuta violazione degli orari di lavoro. E se i singoli fatti, valutati singolarmente, non sono stati ritenuti in precedenza tali da ledere in modo irreparabile il rapporto di fiducia con il datore, il risultato è «il protrarsi di una prestazione insufficientemente produttiva»: la goccia che fa traboccare il vaso è l’ultima assenza dal servizio, data dalla quale decorre il termine di centoventi giorni previsto dall’articolo 55 bis, comma quarto, del testo unico sul pubblico impiego che regola tempi e modi del procedimento disciplinare, laddove la condotta si connota in modo da costituire un’autonoma e più grave infrazione. Non giova al lavativo dedurre l’illiceità del licenziamento per rappresaglia: risultano dimostrati i numerosi e gravi inadempimenti contestati al lavoratore che legittimano il recesso datoriale per violazione del regolamento disciplinare laddove sussiste la negligenza nel biennio considerato. E pesa la previsione pattizia del Ccnl applicabile. Il licenziamento con preavviso, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, risulta sì meno grave ma comunque fondato su inadempimenti contrattuali tanto gravi da indurre il datore a non poter più confidare nella futura correttezza nella prestazione lavorativa.