Vittima di bullismo, interviene il Garante, Protezione dati personali
Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che ospita i contenuti ritenuti offensivi risponde ed eventualmente provvede alla richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla legge
1. DI COSA PARLIAMO?
Con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione,
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto
d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento
illecito di dati personali realizzati, per via telematica, a danno di minori,
nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti
della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in
ridicolo.
4. COSA SUCCEDE DOPO CHE LA RICHIESTA
E’ STATA INVIATA?
Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media che
ospita i contenuti ritenuti offensivi risponde ed eventualmente provvede alla
richiesta di eliminazione nei tempi previsti dalla legge.
Nel caso la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per
la protezione dei dati personali, che entro 48 ore si attiva sulla segnalazione.
Per inoltrare le segnalazioni all’Autorità si può utilizzare il modello disponibile
su
www.garanteprivacy.it/cyberbullismo,
inviandolo via e-mail a: [email protected].