Roma, Zingaretti rende obbligatoria la mascherina nel Lazio
Al momento non prevediamo forme di contenimento delle attività commerciali,aggiunge
“La mascherina è un potente strumento di prevenzione per fermare la curva e lanciare il messaggio che dobbiamo seguire delle regole, non per non vivere, ma per tornare a vivere in piena serenità e sicurezza” ha detto Zingaretti. E ha aggiunto: “Al momento non prevediamo forme di contenimento delle attività commerciali perché confidiamo nei provvedimenti presi finora, ma, lo dico rivolgendomi ai titolari, continuate a rispettare e a far rispettare le accortezze già indicate come la misurazione della temperatura corporea e la distanza di sicurezza tra i clienti”.
Nell'ordinanza si legge che, vista:
"l'evoluzione della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle misure di programmazione
sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, ma che tuttavia si è registrato nell’ultimo periodo una
recrudescenza, con un indice di contagiosità in progressivo aumento;
quanto sopra trova rispondenza anche nel Report definitivo dell’Istituto di Sanità, aggiornato al 22 settembre
2020, nel quale si rappresenta che:
“Si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per l’ottava settimana consecutiva con una
incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg di 31.4 per 100 000 abitanti (7-20 settembre) (vs 29,4 per 100.000
abitanti nel periodo 31 agosto – 13 settembre). Mentre nelle ultime tre settimane si era osservato un
incremento della età mediana dei casi notificati, questa settimana (14-20 settembre) l’età mediana è stabile a
41 anni.
Questa risalita dei contagiati ha spinto il Governatore alla decisione pesante;
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,
1. a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione è disposto
l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera
giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli
di settore vigenti ai sensi dell’Ordinanza n. 56/2020 e delle disposizioni nazionali vigenti;
2. l’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili
con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e/o sportiva;
3. si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all’art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;
4. allo scopo di perseguire in modo efficace l’obiettivo di generale copertura vaccinale e di assicurare che il
SSR possa fronteggiare l’aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni
(residuali rispetto a quelle bersaglio e servite da MMG/PLS) che una quota di 100.000 dosi vaccini, o
ulteriore, sia resa disponibile alle Farmacie per:
a) garantire l’acquisto con oneri a carico del cittadino, secondo un prezzo uniforme di partecipazione che
verrà all’uopo individuato, e previo rimborso alla Regione del costo sostenuto;
b) consentire loro, in presenza dei requisiti e secondo modalità definite dalla Direzione Salute, oltre che
la vendita, anche l’organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazione del vaccino con
conseguente assunzione di responsabilità; in tal caso il prezzo verrà definito tenuto conto della
maggiorazione generalmente corrisposta ai MMG/PLS;
5. sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sono definiti con atto
della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale le modalità
di distribuzione tra le farmacie delle dosi vaccino, il prezzo uniforme di partecipazione per l’acquisto del
vaccino ed il prezzo per il servizio di somministrazione/inoculazione, con onere a carico del cittadino;
6. sono parimenti definiti, con atto a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo
con l’Unità di crisi regionale, il numero definitivo delle dosi vaccino, i requisiti e le modalità del servizio
di somministrazione/inoculazione dello stesso.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e da tale data efficace; è
pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di
notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.