Libretti e conti postali dormienti: scadenza 26 settembre

scadenza 26 settembre per evitare il passaggio alla Consap

Libretti e conti postali dormienti: scadenza 26 settembre

Libretti e conti postali dormienti: scadenza 26 settembre per evitare il passaggio alla Consap


Tra le tipologie di rapporti a divenire dormienti, i libretti postali fanno la parte del leone date la loro storia e diffusione.
Sono dormienti, come disposto dagli articoli 1 e 2 del D.P.R. 22/6/2007 n. 116, Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 345, della legge 23/12/2005 n. 266, i rapporti che risultino non movimentati dopo dieci anni dalla libera disponibilità delle somme ed abbiano un saldo superiore a cento euro.
Le Poste pubblicano il relativo elenco ogni quattro mesi, e si può verificare la presenza al loro interno di un determinato rapporto nel sito web delle Poste alla pagina https://buonielibretti.poste.it/prodotti/libretti-dormienti.html
Gli importi per i libretti divenuti dormienti fino al 30 novembre scorso non ancora devoluti al Fondo possono essere recuperati presentandosi all'ufficio postale entro il prossimo 26 settembre.
E' possibile prelevare la somma oppure effettuare una qualsiasi operazione di accredito e/o addebito, come anche compilare e firmare l’apposito modulo che blocca il passaggio. Ancora, è possibile inviare una raccomandata o pec all'agenzia o anche alla sede legale di Poste Italiane.

Trascorso il termine ultimo, è comunque possibile recuperare le somme presentando richiesta alla Consap, concessionaria della gestione di questo e di altri fondi pubblici. Gli importi sono reclamabili per dieci anni a partire dalla data di devoluzione al Fondo. Informazioni e modulistica sono nel sito web www.consap.it nella sezione Fondi e Attività.

I beneficiari di libretti e conti correnti postali, come di quelli bancari, godono di questa opportunità preclusa ad altri rapporti (basti pensare ai Buoni Fruttiferi Postali ed ai certificati di deposito) perché i rapporti di loro pertinenza diventano dormienti ma non sono prescritti. Riguardo i rapporti bancari, la sentenza di Cassazione n.788 del 20/1/2012 afferma che, nei contratti continuativi a tempo indeterminato, il cliente ha facoltà in qualsiasi momento di chiedere la restituzione della somma, ed il fatto che non effettui richieste per un lungo periodo di tempo non rappresenta un suo disinteresse bensì l'esercizio della sua facoltà di lasciare l'importo in deposito. Con riferimento ai libretti postali, invece, è lo stesso Codice Postale, ossia il D.P.R. 29/3/1973, n. 156, a prevedere -all'art. 168, lettera c- che sono prescritti a favore dell'Amministrazione delle Poste i crediti dei libretti con il decorso di trenta anni quando si tratti di credito superiore a lire
mille tra capitale e interessi.

Le Poste, infine, sono state sin dall’avvio della norma esentate dall'obbligo di avvisare personalmente gli interessati ai libretti dormienti. Ciò in base alla particolare diffusione tra il pubblico, la quale avrebbe comportato enormi costi amministrativi e di gestione. Valgono a pieno titolo, quindi, gli avvisi apposti nelle agenzie postali e nel sito internet.

Anna D’Antuono, legale, consulente Aduc