Cassazione. Nulla la multa con il telelaser della PM di Nardò
Cassazione. Nulla la multa con il telelaser della PM di Nardò se la verifica periodica dell'apparecchio non è convalidata da laboratori accreditati. Il Tribunale d'appello di Lecce non può ammettere il certificato valido se il Comune non prova di non averlo potuto proporre in primo grado
Cassazione. Nulla la multa con il telelaser della PM di Nardò se la verifica periodica dell'apparecchio non è convalidata da laboratori accreditati. Il Tribunale d'appello di Lecce non può ammettere il certificato valido se il Comune non prova di non averlo potuto proporre in primo grado
Può essere annullata la multa per eccesso di velocità rilevata con l'apparecchio telelaser se la prova della verifica periodica non è convalidata da un laboratorio accreditato. Non solo: la corte d'appello di Lecce non può ammettere il nuovo certificato, anche se valido, se il Comune di Nardò non prova di non averlo potuto proporre in primo grado per causa a esso non imputabile. Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 24212/21 depositata oggi. Un automobilista ha proposto opposizione contro una multa per eccesso di velocità rilevata con un apparecchio telelaser. Secondo l'attore la documentazione prodotta in primo grado dall'ente non era sufficiente a comprovare la verifica periodica di funzionalità e taratura dell'apparecchiatura utilizzata. In particolare, la dichiarazione era stata rilasciata da una società che non figurava tra i soggetti abilitati alla prescritta verifica. Non solo, l'automobilista è ricorso in Cassazione denunciano il fatto che la corte ha respinto il gravame sulla base di un nuovo documento, questa volta convalidato da un laboratorio accreditato, prodotto dal Comune di Nardò per la prima volta in grado d'appello. Per il Palazzaccio il motivo è fondato. Secondo la Suprema corte, infatti, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,si è configurato l'error in procedendo perché nel giudizio di appello è vietata l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi. Ma rimane la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile. Cosa che, nella specie, non ha fatto il Comune.