Gallarate, auto da rimuovere in via San Rocco
un fenomeno tutto italiano
Il fenomeno non è nuovo, con una semplice ricerca se ne trovano centinaia di foto.
Auto con targhe straniere, in particolare della Romania ma non solo, ci sono a Somma ( via Visconti) come a Gallarate, o a Busto.
Tanto per stare nel territorio della provincia di Varese, ma la ricerca evidenzia una consuetudine non solo locale e i comuni fanno fatica a trovare soluzioni.
A Gallarate in via San Rocco,47 ci viene girata la foto che vedete.
Cosa fare in questi casi?
Se l'auto abbandonata si trova in un luogo aperto al pubblico e se non è possibile risalire al trasgressore si segue la procedura prevista del decreto del Ministero dell’Interno 22 ottobre 1999, n. 460:
1. Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rivengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la romozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 del codice civile.
3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P. R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, delle formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dall’attestazione dell’organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L’onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P. R. A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l’obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.